Con la seguente ordinanza del Sindaco n°78 del 16/04/2024:
CONSTATATO:
- lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale e lo stato di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno nel territorio comunale, determinando la presenza ai margini delle strade comunali la presenza di vegetazione selvatica di varia natura, la quale fuoriesce dai muri a secco e dalle recinzioni che delimitano i fondi privati;
- che tale vegetazione costituisce rifugio per ratti, rettili ed insetti la cui presenza è fonte di pericolo per la pubblica igiene;
- che in molti casi i rovi e le sterpaglie restringono o danneggiano la sede stradale, recando pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare;
- che le eventuali cattive condizioni di viabilità delle strade sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale derivante dalla lavorazione dei campi;
- che la persistenza delle erbacce e delle sterpaglie lungo i margini delle strade può essere causa di incendi durante la stagione estiva;
RITENUTO necessario disporre affinchè siano regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
CONSIDERATO che in data 12.12.2022, n° 1866 la Giunta Regionale ha approvato il Piano d’azione per contrastare la diffusione di xylella fastidiosa in Puglia
ORDINA
- Ai proprietari o ai detentori, a qualsiasi titolo, di fondi rustici che prospettano su strade pubbliche o di uso pubblico, su slarghi, spiazzi, ecc:
- di ESTIRPARE ed ASPORTARE erbacce, cespugli, arbusti, sterpi, rovi, spine e vegetazioni varie, provenienti da muri di recinzione di fondi privati, che infestano i margini stradali e riducono la carreggiata, impedendone la viabilità veicolare e pedonale;
- di PROVVEDERE al TAGLIO dei rami di alberi comunque aggettanti o pendenti sulle pubbliche strade, nonché al taglio di quelle piante che occultano o riducono in qualsiasi modo la visibilità viaria;
- di ESEGUIRE i necessari LAVORI DI PULIZIA e di rimozione del materiale che dovesse ostruire i fori di imbrigliamento, incanalamento e scolo delle acque meteoriche delle sedi delle pubbliche strade (a livello superiore ai fondi privati), assicurando il normale deflusso di dette acque nei sottostanti fossi;
- di praticare azioni di pulizia lungo i bordi stradali e lavorazioni superficiali dei terreni per le attività di prevenzione antixylella.
2) Il divieto dell’utilizzo di prodotti erbicidi di sintesi chimica e in particolar modo di prodotti a base di glifosate sulle pubbliche vie e piazze ai fini della tutela della salute pubblica.
3) L’Amministrazione Provinciale, i Consorzi di Bonifica, le Ferrovie SUD-EST, lungo le strade e le vie ferroviarie, nei tratti di attraversamento delle aree boscate del territorio comunale di Cisternino, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi e residui di vegetazione.
Detti lavori devono essere eseguiti prontamente per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia e di sicurezza ed il controllo antixylella comunque entro il 30.04.2024 relativamente al punto d) ed entro il 31.05.2024 per le rimanenti azioni.
Qualora non si dovesse provvedere, si procederà senza ulteriore avviso, alla esecuzione d’Ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa di legge.
Si veda allegato.