La sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, mediante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della L. 160/2019, ha statuito che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione IMU, purché abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, a prescindere da residenza e dimora del coniuge o del consorte e dal fatto che le eventuali residenze disgiunte siano nello stesso comune o in comuni diversi.
Va tuttavia segnalato come la stessa Corte costituzionale abbia chiarito che la declaratoria di illegittimità non comporta l’estensione dell’esenzione a quelle che, di fatto, sono “seconde case”.
Pertanto, il beneficio dell’esenzione deve sfuggire a qualsiasi logica di auto-applicazione legata al possesso del solo requisito della residenza anagrafica.
Questo significa che, laddove non fosse possibile stabilire con sufficiente certezza che in una delle due abitazioni il possessore, in effetti, abbia la dimora abituale, l’esonero competerà solo sull’altro immobile, in cui risieda e dimori certamente l’altro coniuge o consorte.
Allo scopo, la medesima sentenza ha richiamato i poteri dei comuni di verificare, attraverso la consultazione dei dati delle utenze a rete (gas, acqua e energia elettrica), la congruenza della richiesta di agevolazione del contribuente.
Tali informazioni permettono, di fatto e senza particolari difficoltà, di desumere la presenza o l’assenza del requisito della dimora abituale.
L’Ufficio IMU, pertanto, in carenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione sulla prima abitazione, procederà senza indugio nelle ordinarie attività di accertamento tributario. Parimenti, saranno rigettate le eventuali richieste di rimborso che pervengano all’Ufficio laddove non sia comprovato dal contribuente, senza margini di incertezza, il requisito della dimora abituale.
Il Responsabile IMU
Dott. Marika Franchini