Il Sindaco
RENDE PUBBLICO
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 177 del 4.05.2022 –
“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
ORDINA
· IL RISPETTO di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel D.P.G.R. n. 177 del 4.05.2022 - pubblicato sul BURP n. 52 del 09/05/2022 - “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, che qui si intende integralmente richiamata.
· DI CONFERMARE il periodo dal 15 giugno 2022 al 15 settembre 2022., fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti.
SANZIONI E VIGILANZA:
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.
Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016 (Sanzioni- art. 12) oltre a quanto previsto dall’art. 10 della legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- Da €. 500 a €. 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potatura e pulizie delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua, fuori dei casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla citata L.R. n. 38/2016;
- Da €. 250 a €. 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- Da €. 1.000 a €. 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite.
La Polizia Locale e tutte le altre forze di Polizia competenti per territorio, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza.
INVITA
I cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo ai numeri telefonici sotto riportati:
- Vigili del Fuoco 115
- Carabinieri 112
- Polizia Locale 080 4448014