I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Cisternino.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell’imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale; le quietanze sono conservate dai gestori per il periodo di 5 anni successivi per eventuali controlli da parte del Comune.
I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Cisternino entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla chiusura di ogni bimestre e più precisamente:
entro il 16 marzo con riferimento al bimestre gennaio-febbraio;
entro il 16 maggio con riferimento al bimestre marzo-aprile;
entro il 16 luglio con riferimento al bimestre maggio-giugno;
entro il 16 settembre con riferimento al bimestre luglio-agosto;
entro il 16 novembre con riferimento al bimestre settembre-ottobre;
entro il 16 gennaio con riferimento al bimestre novembre-dicembre;
Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:
mediante apposito portale web all’uopo predisposto dal Comune di Cisternino;
mediante versamento unitario di cui all’art. 17, del D.Lgs. 241/1997;
mediante bonifico presso la Tesoreria del Comune di Cisternino.